Fatti
La Procura di [L.] conduce un'indagine penale contro [A.] per un reato di omicidio. Il xx.xx.xxxx la Procura ha ordinato la raccolta retroattiva dei dati di traffico di sei linee telefoniche (dal xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx). La stessa richiesta della Procura per l'autorizzazione delle misure di sorveglianza è stata parzialmente accolta dal Tribunale delle misure coercitive del Cantone [M.] con decisione del xx.xx.xxxx; in particolare, è stata autorizzata la raccolta dei dati relativi a tre linee telefoniche, mentre la richiesta è stata respinta per le altre tre linee, tra cui quelle della vittima deceduta.
La Procura ha impugnato la parte del provvedimento che ha respinto la richiesta, presentando un ricorso al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento (parziale) della decisione impugnata e l'autorizzazione di tutte le misure di sorveglianza disposte il xx.xx.xxxx.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la Procura può sorvegliare la corrispondenza postale e le telecomunicazioni dell'imputato e (nei casi di cui all'art. 270 lett. b CPP) di terzi, se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui all'art. 269 cpv. 2 CPP. Inoltre, la gravità del reato deve giustificare la sorveglianza e i precedenti atti istruttori devono essere risultati infruttuosi oppure le indagini altrimenti destinate a fallire o ad essere eccessivamente difficoltose.
Il Tribunale federale ritiene ammissibile la raccolta retroattiva dei dati di traffico telefonico della vittima deceduta. Sebbene le disposizioni degli art. 270 segg. CPP, volte a tutelare la sfera privata di terzi, debbano essere considerate anche per le misure investigative di cui all'art. 273 CPP, un'applicazione…