Fatti

L'ufficio del pubblico ministero del cantone di Soletta ha aperto il 11 agosto 2011 un'indagine penale contro [X.] per violazione della legge federale sugli stupefacenti a causa della coltivazione non autorizzata di canapa. Il 12 agosto 2011 la piantagione di canapa è stata sequestrata. L'ufficio del pubblico ministero ha ordinato il 5 settembre 2011 la confisca e la distruzione delle piante di canapa, dopo che l'analisi dei campioni ha rivelato un contenuto totale di THC di almeno l'1 %. [X.] ha presentato un'opposizione contro la decisione di confisca, che è stata respinta dal presidente del tribunale distrettuale di Bucheggberg-Wasseramt. Il tribunale d'appello del cantone di Soletta ha annullato la decisione del presidente del tribunale distrettuale e non ha accolto la richiesta del convenuto di rilasciare il campo di canapa industriale sequestrato.

Legge

La Corte federale ha dovuto decidere se la confisca e la distruzione delle piante di canapa fossero legittime. La ricorrente ha sostenuto che la coltivazione di canapa con un contenuto totale di THC di almeno l'1 % costituisce in ogni caso e indipendentemente dallo scopo di utilizzo dichiarato uno stupefacente a partire dall'entrata in vigore della legge sugli stupefacenti revisionata il 1° luglio 2011 e che la coltivazione soddisfa quindi il requisito oggettivo dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LStup.

La Corte ha ritenuto che la confisca autonoma sia subordinata alla confisca accessoria e possa essere presa in considerazione solo se non può essere avviato un procedimento penale o se la confisca deve essere decisa rapidamente, poiché l'oggetto è facilmente deperibile o soggetto a una rapida diminuzione di valore. La Corte ha stabilito che l'autorità inferiore non ha valutato in modo…