Fatti
Il ricorrente [X.] ha offerto, nel periodo da circa agosto 1998 al 23 settembre 1999, nella sua veste di organo responsabile della società [B. AG] e della società [C.] Ltd., possibilità di investimento per i mutuanti. Ha promesso un tasso di interesse sui prestiti dal 5 al 15% mensile e il rimborso dell'importo del prestito. Numerosi investitori gli hanno trasferito beni patrimoniali per un importo di almeno CHF 5 milioni. Tuttavia, [X.] non ha investito i fondi come concordato, ma li ha utilizzati per i propri bisogni o quelli di terzi. Al più tardi dal 21 luglio 2000, in qualità di organo responsabile della società [B. AG] e della società [C.] Ltd., ha occultato beni patrimoniali nei confronti della liquidatrice [E. AG] nel procedimento fallimentare.
Legge
Il Tribunale federale constata che il ricorrente ha occultato dolosamente beni patrimoniali nel procedimento fallimentare nei confronti della liquidatrice. Sebbene avesse il diritto di rifiutare la testimonianza nel procedimento penale, non lo aveva nel procedimento fallimentare, dove era obbligato a fornire informazioni. La semplice violazione dell'obbligo di collaborazione nel procedimento fallimentare integra il reato di bancarotta fraudolenta, se l'occultamento riveste carattere fraudolento. Ciò si verifica nel caso di specie, poiché il ricorrente ha occultato dolosamente i beni patrimoniali.
Il giudice di primo grado…