Fatti
Il Pubblico Ministero del Cantone di Zugo ha presentato il 12 gennaio 2010 un'accusa contro X. per reati contro il patrimonio, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro a scopo professionale. Il Tribunale penale del Cantone di Zugo ha condannato X. il 16 agosto 2011 per truffa a scopo professionale, omissione della tenuta dei libri contabili e falsificazione di documenti a una pena detentiva incondizionata di 12 mesi. La sentenza è stata notificata direttamente a X. in forma motivata il 7 settembre 2011.
X. ha presentato appello il 27 settembre 2011, a seguito del quale la Presidenza del Tribunale superiore del Cantone di Zugo non è entrata nel merito il 11 novembre 2011 per mancato rispetto del termine di presentazione della dichiarazione di appello.
X. ha presentato un ricorso in materia penale chiedendo l'annullamento dell'ordinanza presidenziale e l'ordine al Tribunale superiore di entrare nel merito dell'appello. In subordine, chiede di accertare che ha rispettato il termine di appello e presentato l'appello tempestivamente.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, secondo la giurisprudenza, se una sentenza di primo grado non è stata comunicata oralmente o per iscritto nel dispositivo, ma notificata direttamente alle parti in forma motivata, non è necessaria una dichiarazione di appello. È sufficiente presentare una dichiarazione di appello al tribunale di appello, per la quale l'appellante dispone di 20 giorni.
Nel caso in esame, la…