Fatti

Parti: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) contro X.

Tribunale: Tribunale federale, II. sezione di diritto pubblico

Data: 10 febbraio 2011

Oggetto principale: La FINMA ha richiesto l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo federale, nella misura in cui riguardava la distribuzione di partecipazioni collettive di capitale. X. aveva anch'egli impugnato la decisione del grado precedente.

Contesto: La Commissione federale delle banche (EBK) ha avviato indagini a partire da febbraio 2008 contro il gruppo "Baumann" per attività illegali sul mercato finanziario. È stato accertato che Ambros Baumann e varie sue società individuali avevano accettato professionalmente depositi del pubblico, violando così la legge sulle banche. L'EBK ha aperto la procedura concorsuale bancaria sul patrimonio di Ambros Baumann e sulle sue società individuali. L'incaricato delle indagini ha concluso che tra il 2000 e il 2007 circa 604 investitori avevano investito almeno CHF 72'602'000.- nel quadro di cosiddetti "contratti di mandato" presso il gruppo "Baumann" e che l'origine di ulteriori CHF 32'622'000.- non era ancora stata identificata. Le passività ammontavano a soli circa CHF 6'565'000.-. La decisione è diventata definitiva.

Ulteriori indagini: L'EBK ha accertato che X. aveva violato in questo contesto la legge sulle banche, la legge sulle partecipazioni collettive di capitale e la legge sulle borse e gli ha vietato di accettare professionalmente depositi del pubblico, direttamente o tramite terzi, sotto qualsiasi denominazione, o di distribuire partecipazioni collettive di capitale o di fare pubblicità per tali o per l'accettazione di depositi del pubblico o per un'altra attività riservata alle banche.

Legge

La nomina di un incaricato delle indagini non richiede che una violazione di legge sia già accertata; è sufficiente che vi siano indizi oggettivi di tale violazione. L'autorità di vigilanza deve considerare la possibilità che le persone interessate non esercitino un'attività soggetta a vigilanza e che le misure cautelari possano arrecare loro un grave pregiudizio in modo materialmente ingiustificato. L'autorità di vigilanza deve quindi reagire rapidamente ai primi risultati delle indagini.

La nomina di un incaricato delle indagini è oggi regolata dall'art. 36 LFINMA. L'autorità di vigilanza può incaricare una persona indipendente e competente di chiarire un fatto rilevante dal punto di vista della vigilanza presso una persona soggetta a vigilanza o di far applicare le misure di vigilanza da essa ordinate. Le persone soggette a vigilanza devono concedere all'incaricato delle indagini l'accesso ai loro locali e fornire tutte le informazioni e documenti necessari per l'adempimento del compito corrispondente.

L'interpretazione della FINMA, secondo cui ogni pubblicità che non si rivolga esclusivamente ad…