Fatti
Il ricorrente A. è stato condannato dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo il 9 marzo 2017 a una pena detentiva incondizionata di 4 anni e mezzo. Inoltre, il Tribunale superiore del Cantone di Argovia lo ha condannato il 13 dicembre 2017 a una pena detentiva parzialmente sospesa di 3 anni. A. ha quindi presentato al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo una richiesta di formazione successiva della pena complessiva ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 CPP.
Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto la richiesta di A. e gli ha imposto le spese processuali. A. ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Esso afferma che la formazione successiva della pena complessiva ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 CPP è una procedura sui generis, alla quale si applicano per analogia le disposizioni sulla "procedura per decisioni successive autonome del tribunale" ai sensi degli art. 363 segg. CPP.
L'art. 34 cpv. 3 CPP non disciplina come debba essere formata la pena complessiva, ma ciò risulta esclusivamente dalle norme di diritto materiale come l'art. 46 cpv. 1 frase 2, l'art. 49, l'art. 62a cpv. 2 e l'art. 89 cpv. 6 CP.
L'oggetto del procedimento successivo ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 CPP è unicamente il recupero della mancata formazione della pena complessiva mediante l'unione delle pene passate in giudicato. Il tribunale non deve esaminare né la legittimità delle precedenti condanne né l'adeguatezza delle pene pronunciate.
Il Tribunale federale afferma inoltre che la pena detentiva incondizionata di 4 anni e mezzo pronunciata dal Tribunale…