Fatti

Il 18 maggio 2018 verso le 07:55 a Losanna, l'imputato (A.) ha superato un motociclista (B.) a velocità eccessiva (55 km/h) e in modo pericoloso, abusando ingiustificatamente del clacson. Durante LNA manovra, A. si è bruscamente spostato a destra, costringendo B. a frenare energicamente e a colpire l'auto per attirare l'attenzione. B. ha filmato LNA scena con una videocamera GoPro fissata al manubrio.

Il Tribunale di polizia del distretto di Losanna ha condannato A. per violazione semplice e grave delle norme sulla circolazione stradale (art. 90 cpv. 1 e 2 LCStr) a una pena pecuniaria di 30 giorni-amenda a 300 franchi al giorno e a una multa di 3.000 franchi. LNA Corte d'appello penale del Tribunale cantonale vodese ha confermato LNA sentenza il 19 settembre 2019.

A. ha proposto un ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale, contestando l'utilizzabilità della registrazione video, ottenuta secondo lui illegalmente. Ha chiesto l'assoluzione dai capi d'imputazione o, in subordine, una riduzione delle pene. Il Ministero pubblico centrale del Canton Vaud ha concluso per il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto ricordato che l'art. 141 cpv. 2 CPP disciplina l'utilizzabilità delle prove illegalmente ottenute da privati. Secondo LNA giurisprudenza, tali prove sono utilizzabili solo se: (1) avrebbero potuto essere raccolte legittimamente dalle autorità penali, e (2) un bilanciamento degli interessi in gioco depone per LNA loro utilizzabilità, segnatamente per accertare reati gravi (DTF 146 IV 226 consid. 2.1; 6B_53/2020).

Successivamente, il Tribunale ha esaminato se LNA registrazione video costituisse un'illegittima lesione della personalità dell'imputato ai sensi della LPD. LNA videocamera GoPro, fissata al manubrio del motociclo, registrava in modo continuo senza discriminazione né riconoscimento, catturando tra l'altro LNA targa dell'imputato. Tale raccolta di dati personali è stata qualificata come illegittima, poiché violava i principi di trasparenza e proporzionalità dell'art. 4 LPD, senza motivo giustificativo ai sensi dell'art. 13 LPD (consenso, interesse preponderante o legge). I motivi giustificativi sono ammessi con cautela, soprattutto per le riprese sistematiche come quelle delle dashcam o telecamere di bordo (DTF 146 IV 226 consid. 3.2 e 3.3).

Il Tribunale ha poi applicato il bilanciamento degli interessi previsto dall'art. 141 cpv. 2 CPP. Pur non essendo le infrazioni contestate (violazione delle norme di circolazione) astrattamente qualificabili come gravi, ne è stata valutata LNA gravità concreta. Il superamento pericoloso, pur senza incidente o lesione, non ha raggiunto il livello di gravità richiesto per giustificare l'utilizzo…