Fatti

La controversia riguarda l'interpretazione dell'articolo 12b capoverso 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) in merito al termine per la messa in inchiesta pubblica e per fare opposizione a un'autorizzazione edilizia per la costruzione di una "via ferrata" al di fuori della zona edificabile. L'installazione di questa "via ferrata" richiedeva un'autorizzazione eccezionale rilasciata dall'autorità competente, in questo caso la Commissione edilizia cantonale del Canton Vallese.

Il WWF Svizzera ha fatto opposizione a questo progetto, ma questa è stata dichiarata irricevibile per tardività dalla Commissione edilizia. Il WWF Svizzera ha quindi ricorso contro questa decisione presso il Tribunale cantonale del Vallese, che ha respinto il ricorso. Il WWF Svizzera ha infine interposto un ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e rinviato la causa al Tribunale cantonale per una nuova decisione. Ha in particolare ritenuto che l'articolo 12b capoverso 1 LPN imponga un termine di opposizione di almeno 20 giorni, il che non era il caso del termine di 10 giorni previsto dal diritto cantonale vallesano. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che le autorità cantonali dovessero adeguare la loro legislazione e la loro prassi per conformarsi al diritto federale.

Tuttavia, il Tribunale federale ha ammesso eccezionalmente che il WWF Svizzera possa beneficiare del termine di 30 giorni stabilito in una precedente sentenza del Tribunale cantonale, in applicazione del principio della…