Art. 12b LPN

1 L’autorità comunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria decisione secondo l’articolo 12 cpv. 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni.
2 Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il cpv. 1.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Termine d'opposizione e durata della pubblicazione; tutela della buona fede
    · 21/01/2009 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pubblicazione di domande di costruzione che rientrano nel campo d'applicazione della LASec (art. 20 cpv. 1 LASec; art. 12b LPN)
    · 17/03/2022 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Qualifica di un'istruzione data a un'unità amministrativa di abbattere degli uccelli protetti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico
    · 17/04/2015 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Opposizione al progetto edilizio
    · 18/09/2015 · 16 citazioni de Riassunto
  • 04/01/2017 · 12 citazioni de
  • VB.2009.00361
    18/11/2009 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.