Art. 12b LPN
1 L’autorità comunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria decisione secondo l’articolo 12 cpv. 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni.
2 Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il cpv. 1.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Termine d'opposizione e durata della pubblicazione; tutela della buona fede7 citazioni
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2Pubblicazione di domande di costruzione che rientrano nel campo d'applicazione della LASec (art. 20 cpv. 1 LASec; art. 12b LPN)2 citazioni
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3Qualifica di un'istruzione data a un'unità amministrativa di abbattere degli uccelli protetti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Opposizione al progetto edilizio16 citazioni
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12 citazioni04/01/2017 · 12 citazioni de
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VB.2009.003614 citazioni18/11/2009 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.