Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La Helvetia Nostra, organizzazione legittimata a ricorrere nel settore della protezione della natura e del paesaggio ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 lett. b LPN, ha impugnato una domanda di costruzione presentata dalla A. GmbH per un complesso residenziale turistico nel Comune di Surses. La domanda di costruzione è stata depositata il 30 luglio 2019 ed è stata pubblicata e resa accessibile al pubblico il 9 agosto 2019 nel foglio ufficiale comunale e sul sito internet del Comune. Il Consiglio comunale ha respinto le opposizioni e rilasciato la licenza edilizia il 31 ottobre 2019. Helvetia Nostra ha eccepito che la pubblicazione non fosse avvenuta nel foglio ufficiale cantonale e ha chiesto l’annullamento del procedimento nonché l’accesso agli atti. Il Comune ha sostenuto che la pubblicazione fosse corretta. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso il 16 marzo 2021. Contro tale decisione, Helvetia Nostra ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 30 aprile 2021.
Quadro giuridico rilevante:
Il progetto edilizio era soggetto alla Legge sulle seconde case (LASec), trattandosi di un complesso residenziale turistico. La pubblicazione delle domande di costruzione nell’ambito di applicazione della LASec è disciplinata dall’art. 20 cpv. 1 LASec, che costituisce lex specialis rispetto all’art. 12b LPN. L’art. 12b LPN prevede che le domande e le autorizzazioni di costruzione per progetti che danno adito al diritto di ricorso delle associazioni siano pubblicate nella Gazzetta federale, nel foglio ufficiale cantonale o mediante comunicazione scritta alle organizzazioni legittimate a ricorrere. La ricorrente ha sostenuto che la pubblicazione nel foglio ufficiale cantonale fosse necessaria per poter esercitare efficacemente il proprio diritto di ricorso.
Legge
Rapporto tra LASec e LPN: Il Tribunale federale ha confermato che l’art. 20 cpv. 1 LASec deve qualificarsi come lex specialis rispetto all’art. 12b LPN. Tale interpretazione emerge dal tenore della disposizione, la quale precisa che la pubblicazione delle domande di costruzione e la comunicazione delle decisioni edilizie si regolano in via esaustiva secondo il diritto cantonale. Non sussiste alcuna riserva a favore della LPN o del diritto di ricorso delle associazioni. La storia della norma conferma questa interpretazione: sia il relatore della commissione sia il Consiglio degli Stati hanno sottolineato che l’art. 20 cpv. 1 LASec costituisce una disciplina speciale che lascia ai Cantoni un margine di manovra nella pubblicazione delle domande di costruzione nell’ambito di applicazione della LASec. Tuttavia, ciò non esclude che le disposizioni cantonali possano prevedere una pubblicazione nel foglio ufficiale cantonale, purché ciò non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di ricorso.
Requisiti minimi costituzionali e di diritto internazionale: La ricorrente ha eccepito che l’art. 20 cpv. 1 LASec violasse disposizioni costituzionali (art. 29, 29a Cost.) e di diritto internazionale (art. 6, 13 CEDU, Convenzione di Aarhus), poiché il diritto di ricorso delle associazioni sarebbe eluso. Il Tribunale federale ha respinto tale censura. L’art. 20 cpv. 1 LASec rinvia esclusivamente al diritto cantonale e non disciplina di per sé le modalità concrete di pubblicazione. L’osservanza dei requisiti minimi costituzionali e di diritto internazionale spetta alle autorità cantonali. Nel caso di specie, la ricorrente non ha potuto dimostrare in modo concreto che le fosse stato impossibile o inopportuno prendere tempestivamente conoscenza della domanda di costruzione, poiché la pubblicazione è avvenuta sia nel foglio ufficiale comunale sia sul sito internet del Comune. Non sussisteva pertanto alcuna violazione di diritti fondamentali o di diritti convenzionali.
Disposizione speciale di stretta interpretazione: L’art. 20 cpv. 1 LASec, in quanto disposizione speciale, deve essere interpretato restrittivamente e non trova applicazione qualora il progetto edilizio sia connesso a un altro compito federale. Ciò vale in particolare quando il progetto edilizio richiede un’autorizzazione speciale o eccezionale di diritto federale, ad esempio per costruzioni al di fuori della zona edificabile o nello spazio riservato alle…