Fatti
Questa decisione del Tribunale federale svizzero riguarda la distinzione tra lesioni corporali semplici (art. 123 cpv. 1 CP) e vie di fatto (art. 126 CP). I fatti sono i seguenti:
Dopo che un uomo (M.) è uscito dalla sua auto davanti al tribunale e un agente di polizia (C.) gli ha ordinato di andare via per evitare uno scontro con dei manifestanti, un altro uomo (il ricorrente) è arrivato sul posto per dare man forte a C. C'è stata una colluttazione e un alterco tra M. e il ricorrente. Il ricorrente ha spinto con violenza M. nella sua auto e M. ha assestato un pugno sul viso del ricorrente. Il ricorrente ha prodotto un certificato medico che descrive una lesione dell'epidermide, un ematoma profondo e dolore all'articolazione della mascella.
L'autorità cantonale ha ritenuto che le lesioni subite dal ricorrente costituissero vie di fatto ai sensi dell'art. 126 CP, e non lesioni corporali semplici ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CP. Il ricorrente ha presentato un ricorso in nullità contro questa qualificazione.
Legge
Il Tribunale federale ricorda che la distinzione tra lesioni corporali semplici e vie di fatto si basa sull'importanza del dolore provocato, quando la lesione all'integrità corporea si manifesta solo con contusioni, lividi o graffi. Questo criterio lascia un certo margine di apprezzamento al giudice del fatto,…