Fatti
Il 22 marzo 2011, la Procura pubblica di Basilea Campagna ha presentato al Tribunale delle misure coercitive di Basilea Campagna una richiesta di proroga della custodia cautelare di X. Il 4 aprile 2011, X. ha presentato alla Procura pubblica una domanda di autorizzazione all'esecuzione anticipata della pena. Il 5 aprile 2011, il Tribunale delle misure coercitive ha prorogato la custodia cautelare per un periodo di otto settimane fino al 5 giugno 2011. Il 18 aprile 2011, X. ha presentato reclamo contro questa decisione al Tribunale cantonale di Basilea Campagna. Il 20 aprile 2011, la Procura pubblica ha concesso a X. l'autorizzazione all'esecuzione anticipata della pena, a seguito della quale è stato trasferito all'esecuzione anticipata della pena il 3 maggio 2011. Con decisione del 10 maggio 2011, il Tribunale cantonale non è entrato nel merito del reclamo contro la proroga della custodia cautelare. Contro questa decisione, X. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la custodia cautelare termina ai sensi dell'art. 220 cpv. 1 CPP con l'inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà. Pertanto, l'art. 227 CPP non si applica (più) se una persona precedentemente in custodia cautelare inizia anticipatamente l'esecuzione della sua pena. Di conseguenza, un eventuale procedimento in corso ai sensi dell'art. 227 CPP può diventare privo di oggetto se la persona in custodia cautelare inizia anticipatamente l'esecuzione della sua pena e perde l'interesse a…