Art. 220 CPP
Definizioni
1 La carcerazione preventiva comincia quando è disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado, con l’inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell’imputato nel corso dell’istruzione.
2 La carcerazione di sicurezza è quella durante il periodo tra il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza, l’inizio di una sanzione privativa della libertà, l’esecuzione dell’espulsione o la liberazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Carcerazione di sicurezza nell'ambito di un procedimento giudiziario successivo volto all'adozione di una misura16 citazioni
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2Assenza di controllo periodico automatico della carcerazione nell'ambito dell'esecuzione anticipata della pena10 citazioni
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3Diritto di visita durante la carcerazione preventiva o di sicurezza di concubini9 citazioni
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4Esecuzione anticipata della pena in pendenza di un litigio in materia di proroga della carcerazione preventiva9 citazioni
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5Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche, inizio del decorso del periodo di cinque anni8 citazioni
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6Carcerazione per rischio semplice di recidiva; requisito dei precedenti penali4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Entlassung aus dem vorzeitigen Strafvollzug und Anordnung von Sicherheitshaft12 citazioni
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Nachverfahren; Sicherheitshaft11 citazioni
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Proroga della custodia cautelare11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.