Art. 236 CPP

Esecuzione anticipata di pene e misure

1 Chi dirige il procedimento può autorizzare l’imputato a iniziare a scontare anticipatamente pene detentive o misure privative della libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta e lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza non vi si opponga.
2 Se è già stata promossa l’accusa, chi dirige il procedimento dà al pubblico ministero l’opportunità di pronunciarsi.
3 La Confederazione e i Cantoni possono subordinare l’esecuzione anticipata di misure al consenso delle autorità d’esecuzione.
4 Con l’entrata nello stabilimento d’esecuzione l’imputato inizia a scontare la pena o la misura; da quel momento sottostà al regime d’esecuzione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esecuzione anticipata di pene e misure, domanda di scarcerazione
    · 16/02/2017 · 82 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto di visita durante la carcerazione preventiva o di sicurezza di concubini
    · 18/04/2017 · 39 citazioni Riassunto
  3. 3
    Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche, inizio del decorso del periodo di cinque anni
    · 25/02/2016 · 28 citazioni Riassunto
  4. 4
    Pronuncia e protrazione di una misura terapeutica stazionaria; inizio del termine quinquennale; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero
    · 19/12/2018 · 27 citazioni Riassunto
  5. 5
    Misure terapeutiche stazionarie per i giovani adulti, inizio del periodo massimo di quattro anni
    · 20/02/2020 · 24 citazioni Riassunto
  6. 6
    Proroga della carcerazione preventiva; gravi indizi di reato di omicidio compiuto con dolo eventuale; colpevolezza, nesso causale
    · 24/08/2017 · 23 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.