Art. 236 CPP
Esecuzione anticipata di pene e misure
1 Chi dirige il procedimento può autorizzare l’imputato a iniziare a scontare anticipatamente pene detentive o misure privative della libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta e lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza non vi si opponga.
2 Se è già stata promossa l’accusa, chi dirige il procedimento dà al pubblico ministero l’opportunità di pronunciarsi.
3 La Confederazione e i Cantoni possono subordinare l’esecuzione anticipata di misure al consenso delle autorità d’esecuzione.
4 Con l’entrata nello stabilimento d’esecuzione l’imputato inizia a scontare la pena o la misura; da quel momento sottostà al regime d’esecuzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione anticipata di pene e misure, domanda di scarcerazione82 citazioni
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2Diritto di visita durante la carcerazione preventiva o di sicurezza di concubini39 citazioni
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3Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche, inizio del decorso del periodo di cinque anni28 citazioni
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4Pronuncia e protrazione di una misura terapeutica stazionaria; inizio del termine quinquennale; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero27 citazioni
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5Misure terapeutiche stazionarie per i giovani adulti, inizio del periodo massimo di quattro anni24 citazioni
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6Proroga della carcerazione preventiva; gravi indizi di reato di omicidio compiuto con dolo eventuale; colpevolezza, nesso causale23 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Vorzeitiger Strafvollzug16 citazioni
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vorzeitiger Strafvollzug14 citazioni
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Strafverfahren; Urlaube im vorzeitigen Strafvollzug12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.