Fatti

La Procura federale svizzera ha avviato il 1° settembre 2003 un procedimento di polizia giudiziaria nei confronti di ignoti per concorso o partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP nonché per violazione qualificata della LStup. Le indagini hanno riguardato diverse persone, tra cui gli imputati A., B., C., X., Y. e Z., accusati di aver partecipato a un’organizzazione attiva a livello internazionale che introduceva ingenti quantitativi di cocaina dall’America centrale e meridionale in Svizzera e/o vi commerciava.

Il 5 febbraio 2004 l’Ufficio del giudice d’istruzione federale ha aperto un’istruttoria su richiesta della Procura federale. Con la relazione conclusiva del 21 dicembre 2005, il giudice d’istruzione ha chiesto l’elevazione dell’imputazione per concorso o partecipazione a un’organizzazione criminale e per violazione qualificata della LStup nei confronti degli imputati. Tuttavia, con provvedimento del 3 aprile 2006, la Procura federale ha archiviato il procedimento nei confronti di tutti gli imputati per il reato di cui all’art. 260ter CP, poiché non si erano confermati i sospetti in merito all’esistenza di un’organizzazione criminale. Ha invece elevato l’imputazione dinanzi alla Camera penale del Tribunale penale federale nei confronti degli imputati A., B., X. e Z. per violazione qualificata della LStup (commessa in forma organizzata, in banda e a fini di lucro, partendo da un’organizzazione criminale) e, in aggiunta, per riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in forma organizzata, in banda e a fini di lucro nei confronti degli stessi imputati.

La Camera penale del Tribunale penale federale, con decisione del 16/28 agosto 2006, non ha dato seguito all’imputazione nei confronti di X., Y. e Z., motivando tale decisione con la mancanza di indizi sufficienti in ordine all’esistenza di un’organizzazione criminale nella relativa imputazione e con la circostanza che il solo luogo di commissione dei reati, Zurigo, non fondava la giurisdizione federale. Avverso tale decisione di non procedere, la Procura federale svizzera ha proposto ricorso di nullità dinanzi alla Corte di cassazione del Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e la rimessione degli atti al giudice di primo grado per una nuova valutazione.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato se la Camera penale del Tribunale penale federale fosse legittimata a negare la giurisdizione federale dopo l’elevazione dell’imputazione. Il giudice ha sottolineato che l’imputazione non ha efficacia vincolante ai fini della valutazione della competenza per materia. Spetta piuttosto al giudice verificare d’ufficio la competenza, in particolare i presupposti della giurisdizione federale ai sensi dell’art. 340bis cpv. 1 CP. La funzione delimitativa dell’imputazione serve unicamente a determinare l’oggetto del processo, non già a stabilire i presupposti della competenza. Il principio dell’accusa non osta quindi all’avvio del procedimento, anche qualora l’imputazione non contenga riferimenti alla giurisdizione federale.

Il Tribunale federale ha poi chiarito che la Camera penale del Tribunale penale federale può negare la giurisdizione federale dopo l’elevazione dell’imputazione solo in via eccezionale e per motivi particolarmente gravi. Ciò discende dal principio della perpetuatio fori, secondo il quale la competenza una volta radicata permane in linea di principio, al fine di garantire l’efficienza e la celerità del procedimento. Una modifica successiva della competenza è giustificata solo se l’assunzione originaria della giurisdizione federale era manifestamente abusiva o se l’imputato contesta la competenza con argomenti di particolare peso. Nel caso di specie, tuttavia, non sussistevano né assunzioni abusive né argomenti di particolare peso degli imputati che potessero…