Art. 351 CP
1 L’Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all’esecuzione di pene e di misure.
2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all’identificazione di sconosciuti.
4 Onde prevenire o chiarire reati, l’Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell’interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 74_IV_1858 citazioni30/11/1948 · 8 citazioni
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2DTF 73_IV_547 citazioni01/01/1947 · 7 citazioni
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3DTF 68_IV_17 citazioni17/03/1942 · 7 citazioni
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4Art. 264 PPF, art. 351 CP. 1. Un cantone, per il fatto d'essersi sforzato di chiarire la questione della competenza, non dev'essere svantaggiato nella designazione del foro. 2. Pure, la riunione provvisoria dell'inchies…6 citazioni
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5DTF 70_IV_946 citazioni26/04/1944 · 6 citazioni
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6Determinazione del foro5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni12/05/2006 · 7 citazioni de
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7 citazioni04/07/2005 · 7 citazioni de
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4 citazioni13/01/2006 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.