Fatti

La controversia riguarda la validità di un aumento del canone di locazione notificato dal locatore T. al suo inquilino W. per il 1° luglio 1995, ovvero dopo il rinnovo tacito del contratto di locazione con indicizzazione.

Il contratto di locazione iniziale, stipulato per 10 anni dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1994, prevedeva una clausola di indicizzazione che consentiva al locatore di adeguare il canone in base alla variazione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo. Dopo la scadenza di questo periodo iniziale, il contratto di locazione si è rinnovato tacitamente di anno in anno.

Il locatore ha notificato un aumento del canone da 2'030 fr. a 3'275 fr. al mese, motivato dalla volontà di ottenere un rendimento del capitale proprio del 6%. L'inquilino ha contestato questo aumento, ritenendolo abusivo.

Le autorità cantonali hanno respinto la richiesta del locatore, ritenendo che dovesse applicarsi il metodo relativo e che l'aumento non fosse giustificato, in quanto l'aumento del costo della vita era stato compensato dalla diminuzione del tasso ipotecario.

Il locatore ha fatto ricorso al Tribunale federale, che ha accolto il ricorso e rinviato la causa all'autorità cantonale per un nuovo giudizio.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che i principi giurisprudenziali sviluppati nella DTF 121 III 397 in merito ai contratti di locazione con canoni scaglionati si applichino, mutatis mutandis, anche ai contratti di locazione con indicizzazione.

Infatti, sebbene il carattere aleatorio del contratto di locazione con indicizzazione non risieda nelle previsioni sull'evoluzione dei fattori di aumento e di diminuzione, esiste comunque a causa del divieto per il locatore di ripercuotere…