Fatti

Il 5 marzo 2012, le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno sottoposto all'approvazione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) un progetto di ammodernamento ferroviario tra Coppet e Ginevra. Una procedura ordinaria di approvazione dei piani è stata aperta il 19 aprile 2012, suscitando diverse opposizioni, tra cui quella dei ricorrenti A. e B.

Il 20 dicembre 2013, l'UFT ha approvato il progetto e respinto l'opposizione dei ricorrenti. Una decisione notificata con lettera raccomandata il 23 dicembre 2013 è stata oggetto di una richiesta di custodia della corrispondenza da parte dei ricorrenti, valida dal 21 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014. LNA lettera è stata ritirata dai ricorrenti il 6 gennaio 2014 presso l'ufficio postale di Chambésy. L'UFT ha ritenuto che LNA notificazione fosse efficace il 24 dicembre 2013, data di consegna della lettera presso l'ufficio postale del domicilio dei ricorrenti.

Il Tribunale amministrativo federale ha giudicato che il termine di ricorso di 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA) fosse scaduto il 3 febbraio 2014, tenuto conto della finzione di notificazione al 31 dicembre 2013 (7 giorni dopo LNA consegna a LNA Posta) e dello spostamento dei termini per le festività natalizie (art. 22a cpv. 1 lett. c PA). Il ricorso depositato il 5 febbraio 2014 è stato quindi ritenuto tardivo.

I ricorrenti hanno impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale, invocando una violazione delle regole di computazione dei termini e un'interpretazione errata dell'art. 20 cpv. 2bis PA.

Legge

Il Tribunale federale ricorda che, conformemente alla giurisprudenza costante, una parte in una procedura giudiziaria deve attendersi di ricevere atti giudiziari e adottare le misure necessarie per garantirne LNA ricezione, segnatamente designando un rappresentante o informando l'autorità della propria assenza. Una richiesta di custodia della corrispondenza presso LNA Posta non costituisce una misura sufficiente per interrompere il termine di notificazione fittizia (art. 20 cpv. 2bis PA).

Nel caso di specie, i ricorrenti, informati della procedura sin dall'aprile 2012 e avendo ricevuto un ultimo avviso dell'UFT il 28 agosto 2013, dovevano attendersi una decisione. LNA loro assenza durante le festività natalizie non giustifica un'eccezione, tanto più che il lasso di tempo trascorso tra l'ultimo scambio e LNA decisione (4 mesi) era ragionevole in una procedura complessa. Essi avrebbero dovuto informare l'autorità della propria assenza o designare un rappresentante.

Il Tribunale federale conferma che, in caso di richiesta di custodia della corrispondenza, LNA notificazione fittizia interviene nell'ultimo giorno del termine di custodia di 7 giorni (art. 20 cpv. 2bis PA), ossia il 31 dicembre…