Fatti

[A. SA], una banca con sede a Ginevra, ha impiegato [C.] e [B.] in qualità di responsabili del servizio "Asset Management Private Banking". Nel 2010, le autorità americane hanno avviato un'indagine contro [A. SA], sospettandola di aver aiutato i clienti americani a sottrarsi ai loro obblighi fiscali. [A. SA] ha trasmesso documenti alle autorità americane, contenenti in particolare i nomi, i cognomi, gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono di [C.] e B.

[C.] e [B.] hanno chiesto ad [A. SA] di consegnare loro una copia dei documenti che li riguardavano e che sono stati trasmessi alle autorità americane. [A. SA] ha rifiutato, invocando il segreto bancario e le sue norme di sicurezza interne. I dipendenti hanno quindi adito il Tribunale di primo grado di Ginevra, che ha ordinato ad [A. SA] di consegnare loro tali documenti.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi di A. SA. Ha ritenuto che la banca non potesse basarsi sull'art. 47 della Legge sulle banche né sull'art. 162 del Codice penale per rifiutare di consegnare una copia dei documenti ai dipendenti. Infatti, i documenti trasmessi alle autorità americane non contenevano informazioni che permettessero di identificare i clienti, e i dipendenti erano già a conoscenza del contenuto dei documenti.

Il Tribunale ha quindi proceduto a una ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 della Legge sulla protezione dei dati. Ha ritenuto che l'interesse dei dipendenti ad ottenere una copia dei documenti prevalesse su quello della banca di limitare il loro diritto di accesso, in particolare per poter valutare i rischi di essere indagati dalle autorità…