Fatti
Il 14 novembre 1991, J. è stato condannato dal Tribunale di polizia del Cantone di Ginevra a una pena di 5 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale per 5 anni, per lesioni corporali semplici (art. 123 CP). In appello, la pena è stata ridotta a 3 mesi di reclusione (con la sospensione condizionale). J. ha presentato ricorso in nullità al Tribunale federale, ritenendo di essersi reso colpevole solo di vie di fatto ai sensi dell'art. 126 CP. Chiede principalmente l'assoluzione, in subordine il rinvio della causa all'autorità cantonale al fine di essere condannato solo per vie di fatto.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che l'autorità cantonale non abbia abusato del suo potere di valutazione nel qualificare le lesioni fisiche come lesioni corporali semplici. Sebbene la valutazione del dolore sia stata effettuata senza testimone diretto, le tracce rilevate il giorno successivo dal medico e l'esperienza della vita hanno permesso di concludere che i colpi hanno causato un dolore non trascurabile, anche se la pelle di un bambino di quell'età è più delicata.
Tuttavia, sul piano soggettivo, il Tribunale federale ritiene che l'autorità cantonale non abbia correttamente valutato la questione del dolo eventuale. La semplice constatazione che i colpi a un bambino di due anni e mezzo non possono essere inferti senza l'intenzione di colpire non è sufficiente per stabilire il dolo eventuale. Il dolo eventuale presuppone che l'autore abbia previsto il risultato dannoso e se ne sia accontentato, anche…