Fatti
Il Tribunale penale della Repubblica e Canton Ginevra ha condannato il 27 settembre 2012 l'imputato per ostacolo all'azione penale (art. 305 CP) e per ingresso e soggiorno illegali (art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr), infliggendogli una pena detentiva di 18 mesi con deduzione di 533 giorni di custodia subiti prima della sentenza, con LNA condizionale e un periodo di prova di tre anni. Il Pubblico Ministero ha immediatamente annunciato il proprio appello e richiesto il mantenimento dell'imputato in custodia per motivi di sicurezza. Con decisione del medesimo giorno, il Tribunale penale ha ordinato tale custodia cautelare a titolo di sicurezza.
Il 2 ottobre 2012, LNA Presidente della Camera penale d'appello e di revisione della Corte di giustizia di Ginevra ha mantenuto l'imputato in custodia per motivi di sicurezza fino alla definizione del giudizio d'appello. Le udienze d'appello sono state fissate per il 12 e 13 marzo 2013. L'8 gennaio 2013, l'imputato ha chiesto LNA propria liberazione immediata, ma LNA Presidente della Camera penale ha respinto tale richiesta con ordinanza del 18 gennaio 2013, adducendo che nessuna disposizione legale prevedeva una verifica periodica della custodia per motivi di sicurezza durante LNA procedura d'appello.
L'imputato ha quindi proposto un ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento di tale decisione, LNA constatazione dell'illegalità della propria custodia dal 3 gennaio 2013 e LNA propria liberazione immediata. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ricorda che LNA custodia cautelare, inclusa quella per motivi di sicurezza, deve fondarsi su una base legale, corrispondere a un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità (art. 31 cpv. 1 e 36 Cost., art. 5 CEDU). Essa deve essere giustificata da indizi sufficienti, da un rischio di fuga, di collusione o di reiterazione (art. 221 cpv. 1 lett. a, b e c CPP).
L'imputato non contesta che tali condizioni siano soddisfatte nel caso di specie. Il suo motivo di ricorso verte esclusivamente sulla mancata verifica periodica automatica della custodia per motivi di sicurezza a partire dal 3 gennaio 2013, data in cui sarebbe scaduta LNA durata iniziale di tre mesi di custodia. Egli invoca una violazione dell'art. 31 cpv. 1 Cost. nonché degli art. 229 cpv. 3 lett. b e 227 cpv. 7 CPP, sostenendo che LNA custodia avrebbe dovuto essere fissata per una durata massima di tre mesi, rinnovabile.
Il Tribunale federale richiama LNA propria giurisprudenza secondo cui una verifica periodica della custodia per motivi di sicurezza è necessaria nella fase precedente alla sentenza di primo grado, in virtù del rinvio all'art. 227 cpv. 7 CPP previsto dall'art. 229 cpv. 3 CPP. Tuttavia, tale obbligo non si estende alla procedura d'appello. Infatti, gli art. 231 a 233 CPP conferiscono all'autorità d'appello competenze specifiche in materia di custodia per motivi di sicurezza, segnatamente LNA possibilità di mantenere o disporre tale custodia, ma senza prevedere una verifica periodica automatica. A differenza della fase…