Fatti
La controversia riguarda un'azione di reintegrazione del possesso (azione possessoria) intentata dal proprietario attuale di un fondo contro il suo ex affittuario, che ne ha trasferito l'esercizio al suo nipote. Il proprietario ricorrente sostiene di dover poter richiedere la restituzione del possesso dell'immobile alle condizioni previste dall'art. 927 cpv. 1 CC, senza che gli vengano imposte altre condizioni, come quelle dell'art. 261 CPC.
Il tribunale cantonale ha respinto l'azione di reintegrazione del possesso con la motivazione che il proprietario non ha mai avuto il possesso degli immobili, essendo questo passato dalla precedente proprietaria agli affittuari e da questi al loro nipote, il convenuto.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che questa concezione sia in manifesta contraddizione con le norme sul trasferimento del possesso degli art. 922 e segg. CC. Quando il proprietario che ha affittato il suo immobile lo aliena mediante contratto di vendita in forma autentica, cede anche all'acquirente il possesso mediato che gli spetta, per delega del possesso (Besitzanweisung), senza che il possesso immediato degli affittuari ne sia influenzato (art. 924 cpv. 1, 1a ipotesi, CC).
È quindi arbitrario applicare all'acquisizione successiva del possesso per cessione…