Art. 922 CC

1 Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell’acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere.
2 La consegna è adempiuta tosto che l’acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Trasferimento del possesso e della proprietà di una cosa mobile
    · 02/12/2005 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto di querela in caso di appropriazione
    · 26/10/1972 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 55_II_302
    01/01/1929 · 3 citazioni
  4. 4
    DTF 78_II_207
    13/06/1952 · 1 citazioni
  5. 5
    Conferimento in natura; libera disponibilità; falsa attestazione in un documento pubblico di un fatto di portata giuridica
    · 22/12/1993 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 64_II_373
    09/11/1938 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung
    · 21/04/2023 · 4 citazioni de
  • Eigentum
    · 02/12/2005 · 4 citazioni de
  • Kaufsrecht an Aktien
    · 22/06/2023 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.