Art. 922 CC
1 Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell’acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere.
2 La consegna è adempiuta tosto che l’acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trasferimento del possesso e della proprietà di una cosa mobile8 citazioni
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2Diritto di querela in caso di appropriazione3 citazioni
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3DTF 55_II_3023 citazioni01/01/1929 · 3 citazioni
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4DTF 78_II_2071 citazioni13/06/1952 · 1 citazioni
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5Conferimento in natura; libera disponibilità; falsa attestazione in un documento pubblico di un fatto di portata giuridica0 citazioni
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6DTF 64_II_3730 citazioni09/11/1938 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung4 citazioni
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Eigentum4 citazioni
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Kaufsrecht an Aktien2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.