Fatti
Il 29 luglio 1988, B. ha concluso un contratto di conferimento in natura con la società C. AG in formazione. Ai sensi di tale contratto, B. ha conferito alla società mobili per un valore totale di 53'200 CHF, in cambio dei quali ha ricevuto 48 azioni interamente liberate della società nonché un importo di 3'200 CHF. In sede di costituzione pubblica della società il 17 agosto 1988, è stato confermato che la società poteva disporre liberamente dei beni conferiti.
B. è stato accusato di tentativo di truffa nei confronti del cofondatore Y., di falsità in atti mediante la redazione di un contratto di conferimento in natura dal contenuto inesatto, nonché di ottenimento fraudolento di una falsità in atti, in quanto la costituzione pubblica della società C. AG è stata ottenuta sulla base del contratto di conferimento in natura errato.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che il contratto di conferimento in natura e l'atto costitutivo della società non contenevano fatti inesatti. Sebbene B. fosse vincolato da un contratto di pegno nei confronti della banca L. riguardo ai mobili conferiti, la proprietà di tali beni è stata trasferita alla società C. AG al…