Art. 633 CO

1 I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l’articolo 1 cpv. 1 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.
2 La banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l’iscrizione di quest’ultima nel registro di commercio.
3 Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto della società anonima; iscrizione di un aumento ordinario del capitale nel registro di commercio (art. 634, 650, 652e, 681 seg. e 940 CO)
    · 18/07/2006 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Conferimento in natura; libera disponibilità; falsa attestazione in un documento pubblico di un fatto di portata giuridica
    · 22/12/1993 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 76_II_307
    03/10/1950 · 1 citazioni
  4. 4
    Responsabilità personale di coloro che hanno agito per una società anonima inesistente (art. 645 CO)
    · 13/12/2001 · 0 citazioni
  5. 5
    Registro fondiario, contratto di conferimento in natura
    · 28/07/1983 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Diritto delle società anonime Art. 703 CO
    · 07/10/1969 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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