Art. 633 CO
1 I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l’articolo 1 cpv. 1 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.
2 La banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l’iscrizione di quest’ultima nel registro di commercio.
3 Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto della società anonima; iscrizione di un aumento ordinario del capitale nel registro di commercio (art. 634, 650, 652e, 681 seg. e 940 CO)2 citazioni
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2Conferimento in natura; libera disponibilità; falsa attestazione in un documento pubblico di un fatto di portata giuridica2 citazioni
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3DTF 76_II_3071 citazioni03/10/1950 · 1 citazioni
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4Responsabilità personale di coloro che hanno agito per una società anonima inesistente (art. 645 CO)0 citazioni
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5Registro fondiario, contratto di conferimento in natura0 citazioni
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6Diritto delle società anonime Art. 703 CO0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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2 citazioni
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Betrug; willkürliche Beweiswürdigung1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.