Fatti
X. è titolare di una cassetta postale presso l'ufficio postale di Basilea 2. A causa di un errore di un impiegato postale, all'inizio di luglio 1971 gli è stato consegnato nel suo cassetto un invio indirizzato a [Y.], contenente un assegno della Bank of New York di USD 1'841,24 intestato a quest'ultimo. Sebbene X. sapesse che l'invio non era destinato a lui, si è spacciato presso la Banca Svizzera di Basilea per [Y.] e ha chiesto l'incasso dell'assegno. La banca gli ha infine pagato il 11 agosto 1971 il controvalore dell'assegno pari a Fr. 7'539,20, che X. ha utilizzato per scopi privati.
Il 17 marzo 1972 il Tribunale penale di Basilea-Città ha condannato X. per appropriazione indebita a una pena detentiva di tre mesi con la condizionale. Il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea-Città ha confermato il 9 agosto 1972 la decisione di primo grado sulla colpevolezza e sulla pena.
X. ha presentato ricorso di nullità chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale d'appello e il rinvio del caso all'istanza precedente per la sospensione del procedimento.
Legge
Il Tribunale di Cassazione afferma che la richiesta di procedimento penale ai sensi dell'art. 141 cpv. 4 CP è stata presentata da [Y.], per il quale l'assegno era destinato. L'istanza precedente aveva riconosciuto come valida tale richiesta.
Tuttavia, il Tribunale di Cassazione constata che [Y.] non era né proprietario del titolo né avente diritto al momento…