Art. 967 CO
1 Il trasferimento del titolo di credito, allo scopo sia di trasmetterne la proprietà sia di gravarlo d’un diritto reale limitato, esige in tutti i casi la traslazione del possesso del titolo.
2 Per i titoli all’ordine occorre inoltre una girata e per i titoli nominativi una dichiarazione scritta, che non deve necessariamente farsi sul titolo stesso.
3 La legge o una convenzione può subordinare il trasferimento all’intervento di altre persone, in particolar modo del debitore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Accordo speciale che deroga al regolamento di gestione d'un fondo d'investimento, e in virtù del quale il sottoscrittore di un fondo autonomo in seno ad una serie acquista il diritto esclusivo di disporre di un appar…7 citazioni
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2Diritto di querela in caso di appropriazione5 citazioni
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3Società anonima. 1. Diritto al pagamento dell'ammontare non versato delle azioni5 citazioni
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4Società anonime, vendita di azioni nominative vincolate3 citazioni
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5Società anonime2 citazioni
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6Trasmissione di crediti1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kaufsrecht an Aktien2 citazioni
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Divorzio2 citazioni
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Obergericht / Handelsgericht / 2. Kammer — HOR.2021.171 citazioniHOR.2021.17· 21/08/2025 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.