Fatti

Con atto pubblico del 22 giugno 1964, i fratelli V.X., H.X. e W.X. hanno fondato la X. AG (di seguito convenuta), un'impresa generale e di costruzione con sede a Z. W.X. (di seguito attore) ha sottoscritto un'unica azione nominativa del valore nominale di Fr. 1'000.-- e l'ha liberata in contanti, mentre V.X. e H.X. hanno assunto rispettivamente 74 e 75 delle 150 azioni nominative complessive. Il 18 agosto 1995, l'attore voleva partecipare a un'assemblea generale straordinaria, ma gli è stato negato dal presidente del consiglio di amministrazione della convenuta, in quanto contestava la qualità di azionista dell'attore.

Con azione del 18 ottobre 1995, l'attore ha chiesto al Tribunale di commercio del Cantone di Argovia di annullare le delibere dell'assemblea generale straordinaria della convenuta del 18 agosto 1995, o in subordine di dichiararne la nullità. Inoltre, doveva essere accertato che l'attore fosse azionista della convenuta con una azione, e che l'assemblea generale straordinaria fosse correttamente ripetuta. Il Tribunale di commercio ha respinto l'azione con sentenza del 16 settembre 1997.

Il ricorso in appello presentato dall'attore contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale conclude che la cessione legale ai sensi dell'art. 401 cpv. 1 CO comprende non solo i diritti patrimoniali, ma anche i diritti di partecipazione. Ciò è motivato dal fatto che si vuole evitare una scissione della posizione giuridica nei diritti di partecipazione da un lato e nei diritti patrimoniali dall'altro, come poteva verificarsi prima della revisione del diritto azionario, in particolare nel trasferimento di azioni nominative vincolate.

Il Tribunale federale aggiunge…