Art. 927 CC
Azione di reintegra
1 Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente.
2 Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all’attore.
3 L’azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione del possesso14 citazioni
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2Protezione del possesso12 citazioni
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3Protezione del possesso (art. 926 sgg5 citazioni
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4Azione di reintegra4 citazioni
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5Protezione del possesso e della proprietà contro violazioni dei rapporti di vicinato4 citazioni
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6DTF 40_II_5594 citazioni01/01/1914 · 4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Besitzesschutz6 citazioni
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4 citazioni22/03/2010 · 4 citazioni de
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Besitzesschutz, Nachbarrecht2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.