Art. 927 CC

Azione di reintegra

1 Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente.
2 Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all’attore.
3 L’azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione del possesso
    · 03/10/2007 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    Protezione del possesso
    · 22/11/1968 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    Protezione del possesso (art. 926 sgg
    · 27/02/1957 · 5 citazioni
  4. 4
    Azione di reintegra
    · 13/03/2018 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    Protezione del possesso e della proprietà contro violazioni dei rapporti di vicinato
    · 18/09/1959 · 4 citazioni
  6. 6
    DTF 40_II_559
    01/01/1914 · 4 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.