Fatti
K., nella sua funzione di presidente del consiglio di amministrazione della X. AG (successivamente trasformata in Y. AG), dal novembre 1983 al giugno 1984 ha redatto le buste paga e ha trattenuto i contributi dei dipendenti all'AVS dal salario lordo, senza trasferirli completamente alla cassa di compensazione competente, nonostante avesse a disposizione liquidità per un importo di Fr. 45'552.--. Il Tribunale cantonale del Cantone di Svitto ha quindi condannato K. in seconda istanza per distrazione di contributi dei dipendenti ai sensi dell'art. 87 LAVS in combinato disposto con l'art. 25 LADI e l'art. 70 LAI a un'ammenda di Fr. 500.--.
Legge
Il Tribunale federale spiega nella sua motivazione che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una punizione ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 LAVS non richiede un esplicito riferimento alla punibilità del mancato versamento dopo la scadenza del termine di diffida. Ciò che conta è che il datore di lavoro disponesse, al momento del pagamento del salario, dei mezzi necessari o di un corrispondente substrato per poter trasferire i contributi dei dipendenti alla cassa di compensazione.
Il Tribunale federale modifica il suo precedente orientamento giurisprudenziale e afferma che una distrazione di contributi dei dipendenti sussiste solo quando il datore di lavoro…