Art. 76 LPP

Delitti

1 Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale commina una pena più grave, è punito con una pena pecuniaria chiunque:
  1. a. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall’istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;
  2. b. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all’obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;
  3. c. nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;
  4. d. viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;
  5. e. nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave gli obblighi secondo gli articoli 52c e 52e;
  6. f. tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l’obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell’istituto di previdenza;
  7. g. non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l’amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale; o h. in qualità di membro dell’organo superiore o di persona incaricata della gestione di uno degli istituti di previdenza assoggettati agli articoli 71a e 71b viola l’obbligo di trasparenza secondo detti articoli.
2 Non è punibile secondo il cpv. 1 lett. h chi ritiene possibile il realizzarsi di uno degli atti di cui alla predetta disposizione e se ne accolli il rischio.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sottrazione allo scopo cui sono destinati, rispettivamente, mancato versamento dei contributi degli impiegati; ultimo termine possibile per effettuare il versamento, obbligo di tenere a disposizione i fondi necessari
    · 26/09/1996 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Sottrazione dei contributi del lavoratore allo scopo cui sono destinati. 1. Una condanna ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 LAVS non presuppone che nell'intimazione per il pagamento sia menzionata espressamente la punibilità…
    · 10/04/1991 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Sottrazione allo scopo cui sono destinati ai contributi del lavoratore
    · 04/08/1993 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Revisione di una rendita di invalidità (LAINF) in caso di violazione dell'obbligo di informare
    · 19/02/2019 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Falsità ideologica in documenti
    · 11/12/1992 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 08/03/1991 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Gewerbsmässiger Betrug etc.
    · 03/02/2017 · 3 citazioni de Riassunto
  • 05/10/2018 · 2 citazioni de
  • Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge; Strafzumessung
    · 15/11/2007 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.