Fatti

- A., nato nel 1979, era assicurato presso la Suva come muratore a partire dal 15 ottobre 2007. Il 18 ottobre 2007 ha subito un infortunio sul lavoro e ha ricevuto una rendita d'invalidità a partire dal 1° settembre 2009. - Il 6 agosto 2015, la Suva ha avviato una procedura di revisione. Ha sospeso la rendita d'invalidità a decorrere dal 31 dicembre 2013 e ha richiesto il rimborso delle rendite indebitamente pagate nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2015, pari a Fr. 11'069.30. - Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso di A.

Legge

- La prima istanza ha giustamente stabilito che A. ha violato il suo obbligo di notifica ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LPGA, non avendo segnalato il salario nettamente più elevato a partire dal 1° gennaio 2014. - In caso di violazione dell'obbligo di notifica, è ammissibile un adeguamento retroattivo…