Fatti

Il caso riguarda una direttrice di nome [E.], che in qualità di responsabile della ditta E.-Reinigung ha assunto come aiutante il cittadino italiano P. Sebbene l'ufficio del lavoro cantonale di Soletta abbia respinto il 3 ottobre 1989 la richiesta di permesso di lavoro per [P.], [E.] lo ha continuato a impiegare fino al 27 novembre 1989. Per nascondere ciò, [E.] ha indicato in sei buste paga non il nome corretto di [P.], ma d'accordo con suo suocero M.R. il nome di sua moglie A.R. Lo stipendio è stato di volta in volta ritirato da M.R. per suo genero [P.], e i contributi previdenziali dovevano essere fatturati anche sotto il nome di A.R.

Il 31 maggio 1990 [E.] è stata condannata dal presidente del tribunale distrettuale di Olten-Gösgen a 14 giorni di reclusione condizionale per aver impiegato uno straniero senza permesso di lavoro e per falsificazione continuata di documenti. Il tribunale superiore del Cantone di Soletta ha respinto il 5 settembre 1991 il suo ricorso contro l'imputazione di falsificazione di documenti.

[E.] ha quindi presentato un ricorso di nullità federale chiedendo l'annullamento della sentenza del tribunale superiore.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'ipotesi di falsa attestazione nel caso in questione è contraria al diritto federale. Le buste paga, nella misura in cui non esistano particolari prescrizioni di legge, non godono di una maggiore credibilità. Il tribunale inferiore non si è basato su tali disposizioni.

Il fatto che [E.] abbia violato le norme sulla previdenza sociale o fiscali è irrilevante per la questione della falsa…