Art. 958 CO
1 I conti devono esporre la situazione economica dell’impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un’opinione attendibile.
2 I conti sono presentati nella relazione sulla gestione. Questa comprende il conto annuale (chiusura contabile singola), che si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le grandi imprese e i gruppi.
3 La relazione sulla gestione è allestita e sottoposta per approvazione all’organo o alle persone competenti entro sei mesi dalla fine dell’esercizio. È firmata dal presidente dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e dalla persona cui compete l’allestimento dei conti in seno all’impresa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Falsità ideologica in documenti, contabilità commerciale60 citazioni
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2Retrodatazione di operazioni contabili relative alla gestione, falsità ideologica in documenti60 citazioni
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3Falsità (ideologica) in documenti (fatture dal contenuto inveritiero). 1. L'art. 251 CP va applicato restrittivamente ove si tratti di falsità ideologica; può ammettersi che la "menzogna scritta" contenuta nel falso pos…57 citazioni
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4Contabilità di uno studio d'avvocatura, il cui contenuto è inesatto, falsità ideologica in documenti37 citazioni
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5Falsità ideologica, bilancio e conto economico inesatti di una SA, accettazione dell'eventualità di un loro impiego in ambito non fiscale30 citazioni
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6Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari28 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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13 citazioni
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Notwendige Verteidigung, Unterlassung der Buchführung; Willkür11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.