Fatti
Il caso riguarda il padre e la figlia M., che sono stati dichiarati colpevoli di falsificazione di documenti ai sensi dell'art. 251 cpv. 2 CP dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. Il padre (ricorrente 1) ha fatto redigere dalla figlia (ricorrente 2) una fattura fittizia per presunti lavori di riparazione su un veicolo e l'ha trasmessa a un'assicurazione, che ha pagato l'importo richiesto di 3.175 franchi. Il Tribunale federale doveva decidere se in questo caso vi fosse stata una falsa attestazione punibile.
Legge
Il Tribunale federale afferma che l'art. 251 CP sulla falsa attestazione deve essere interpretato in modo restrittivo. Per una falsa attestazione punibile è necessario che il contenuto del documento abbia una forza di convincimento maggiore rispetto a una semplice menzogna scritta. Ciò si verifica solo quando garanzie oggettive di validità generale assicurano la veridicità della dichiarazione, come un obbligo di verifica o prescrizioni di legge.
Nel caso in esame…