Fatti
Questa decisione del Tribunale federale svizzero riguarda una controversia tra la Cassa di compensazione della Società svizzera degli imprenditori (il ricorrente) e Y (l'intimato) in merito a una decisione di risarcimento del danno causato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS.
Il ricorrente ha notificato una decisione all'intimato il 17 febbraio 1988, ma quest'ultimo ha presentato opposizione solo il 29 marzo 1988. Il ricorrente ha contestato la validità di questa opposizione, sostenendo che non era motivata.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che l'opposizione presentata dall'intimato il 29 marzo 1988 era valida, anche in assenza di motivazione. Infatti, l'art. 81 cpv. 2 RAVS non prevede particolari requisiti di forma per l'opposizione, oltre alla semplice manifestazione di volontà di presentare opposizione.
Il Tribunale ha rilevato che l'opposizione prevista dall'art. 81 cpv. 2 RAVS mira all'annullamento della decisione emessa dalla cassa, senza che quest'ultima possa pronunciarsi nuovamente. Essa si avvicina quindi maggiormente all'opposizione nel diritto…