Fatti
Il Giudice istruttore del Canton Ginevra è stato investito di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle autorità francesi nell’ambito della procedura CP/414/2000. Parallelamente, conduceva una procedura penale interna connessa (P/16972/2000). In tale contesto, ha ordinato il sequestro dei conti n° y e z, detenuti dagli coniugi P.
L’11 luglio 2001, il Giudice istruttore ha emesso una decisione di chiusura concernente LNA trasmissione della documentazione relativa al conto n° x, decisione divenuta definitiva. Il 17 maggio 2002, le autorità francesi hanno formulato una domanda complementare volta alla consegna della documentazione relativa ai conti n° y e z, alimentati dal conto n° x.
Il 13 gennaio 2003, il Giudice istruttore ha emesso una decisione di chiusura autorizzante LNA trasmissione della documentazione dei conti n° y e z. Il 20 gennaio 2003, ha altresì ordinato un sequestro conservativo sui fondi del conto n° y.
I coniugi [P.] hanno proposto ricorso avverso tali decisioni dinanzi alla Camera d’accusa del Canton Ginevra. Con decisione del 27 agosto 2003, quest’ultima ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato LNA decisione del 13 gennaio 2003 nella parte in cui concerneva LNA trasmissione delle pièces anteriori al 1° gennaio 2003, confermando nel resto le decisioni impugnate. I coniugi [P.] hanno quindi proposto ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, che ha parzialmente accolto il loro ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ricorda innanzitutto che l’autorità svizzera di esecuzione è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità nell’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria. Nel caso di specie, LNA domanda francese mirava alla trasmissione integrale della documentazione relativa ai conti dei coniugi [P.], ivi compresi in particolare i documenti di apertura, gli estratti delle operazioni, gli avvisi di bonifico e le note interne. Tuttavia, il fascicolo della procedura CP/414/2000 non conteneva tutti gli elementi richiesti per il conto n° y, segnatamente i documenti di apertura e gli avvisi di bonifico. Tale lacuna, rimasta sino ad allora inosservata, ha comportato un’esecuzione incompleta della domanda francese. Il Tribunale federale ne conclude che le decisioni del 13 gennaio e del 27 agosto 2003 devono essere annullate e che LNA causa va rinviata al Giudice istruttore per una nuova decisione, previa integrazione del sequestro dei documenti mancanti.
Il Tribunale federale precisa poi le regole applicabili alla selezione dei documenti sequestrati prima della loro trasmissione. Sottolinea che l’autorità di esecuzione non può limitarsi a trasmettere le pièces in blocco allo Stato richiedente, ma deve procedere essa stessa alla selezione dei documenti pertinenti. Tale obbligo discende dal principio di proporzionalità, che esige che siano trasmesse unicamente le pièces utili alla procedura estera. Il detentore dei documenti sequestrati ha l’obbligo di cooperare indicando quali pièces non dovrebbero essere trasmesse e per quali motivi, a pena di decadenza. L’autorità di esecuzione deve offrirgli un’occasione concreta ed effettiva per esprimersi, affinché possa esercitare il proprio diritto di essere sentito.
Il Tribunale federale ricorda altresì che LNA partecipazione del magistrato straniero all’operazione di selezione, prevista dall’art. 65a AIMP, può…