Art. 65a AIMP
Presenza di partecipanti al processo all’estero
1 Ai partecipanti al processo all’estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico.
2 La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l’esecuzione della domanda o il procedimento penale all’estero.
3 Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l’autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell’assistenza.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Segreto professionale dell'avvocato; ammissibilità di ricorsi cantonali contro decisioni incidentali nella procedura di assistenza; dissuggellamento e perquisizione di dati sequestrati presso un avvocato2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Iran35 citazioni
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32 citazioni
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27 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.