Fatti

[A.], nato il 26 novembre 1994, è stato posto in detenzione provvisoria dal 18 dicembre 2011 con l'imputazione, tra l'altro, di furti d'uso di veicoli a motore, furti, danneggiamenti alla proprietà, violazioni di domicilio, detenzione illegale di armi da fuoco e consumo di stupefacenti. Il 23 luglio 2012, il Ministero pubblico ha trasmesso l'atto d'accusa al Tribunale dei minorenni del Cantone di Ginevra e ha chiesto a tale tribunale di investire il Tribunale delle misure coercitive (Tmc) affinché l'imputato sia posto in detenzione per motivi di sicurezza.

Il 27 luglio 2012, il Tribunale dei minorenni ha esso stesso ordinato la detenzione per motivi di sicurezza. [A.] ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tmc, contestando l'esistenza di una richiesta di detenzione per motivi di sicurezza e la competenza del Tribunale dei minorenni per pronunciarsi su tale questione.

Con sentenza del 10 agosto 2012, la Camera penale di ricorso della Corte di giustizia di Ginevra ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale dei minorenni fosse competente per ordinare la detenzione per motivi di sicurezza, ma che avesse violato il diritto di essere sentito. La causa è stata rinviata al Tribunale dei minorenni affinché si pronunci a breve termine.

Legge

Secondo il Tribunale federale, anche se la legge federale sul procedimento penale applicabile ai minorenni (PPMin) non lo precisa espressamente, la nozione di "misure coercitive" ai sensi degli articoli 26 cpv. 3 e 34 cpv. 5 PPMin comprende la detenzione per motivi di sicurezza. Pertanto, quando l'accusa è presentata davanti al tribunale dei minorenni, quest'ultimo diventa competente per ordinare tale misura coercitiva.

Il Tribunale federale respinge l'argomento del ricorrente secondo cui il cumulo delle funzioni di giudice del merito e di giudice della detenzione sarebbe inammissibile. Nel procedimento penale dei minorenni, il legislatore…