Fatti
- Il Tribunale federale ha esaminato un caso in cui un'ordinanza penale designava l'imputata come "Sconosciuta x, alias B., di sesso femminile, di tipo caucasico, capelli castani, occhi scuri, numero di profilo segnaletico: PCN y, senza domicilio conosciuto", a causa del rifiuto dell'imputata di rivelare la sua identità. - Il tribunale cantonale aveva dichiarato irricevibile l'opposizione a tale ordinanza penale, con la motivazione che la procura prodotta non conteneva la firma dell'imputata. - I ricorrenti contestavano la validità di questa ordinanza penale e la dichiarazione di irricevibilità dell'opposizione.Legge
- Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 353 cpv. 1 lett. b CPP, che richiede l'indicazione dell'identità dell'imputato nell'ordinanza penale, non stabilisce requisiti più rigorosi dell'art. 81 cpv. 2 lett. c CPP relativo alla designazione sufficiente delle parti. - Quando i dati personali dell'imputato rimangono in tutto o in parte sconosciuti, l'autorità deve ovviare a tali carenze con misure che consentano un'identificazione e una designazione chiara, atta a prevenire qualsiasi rischio di confusione. Una designazione generica accompagnata da dati segnaletici può essere sufficiente se si può essere certi che essa riguardi…