Fatti
Il 10 settembre 2016 è stato segnalato alla polizia che diverse persone a Basilea avevano rovesciato motociclette e biciclette e lanciato sedie e bottiglie. Oltre a due adulti, è stato fermato anche X., nato il 12 novembre 1999, che aveva con sé 2,6 grammi di marijuana. Il procedimento contro X. è stato in seguito separato da quello contro i due imputati adulti e trasferito all'autorità di perseguimento dei minorenni del Cantone di Soletta.
Il 17 gennaio 2017, l'autorità di perseguimento dei minorenni del Cantone di Soletta ha disposto di non dare seguito alla denuncia penale contro X., di confiscare i 2,6 grammi di marijuana sequestrati e di porre le spese del procedimento a carico dello Stato. L'avvocato di X. ha successivamente presentato una nota onoraria, sostenendo che nella decisione del 17 gennaio 2017 non era stata decisa l'indennità. L'autorità di perseguimento dei minorenni non è entrata nel merito della richiesta di indennizzo, decisione confermata dal Tribunale superiore del Cantone di Soletta.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di X. Ha affermato che, ai sensi dell'articolo 429 capoverso 2 prima frase del Codice di procedura penale svizzero (CPP), l'autorità penale deve esaminare d'ufficio il diritto all'indennizzo della persona imputata. L'autorità penale deve decidere sull'indennizzo nella decisione finale.
Nel caso in esame, l'autorità di perseguimento dei minorenni del Cantone di Soletta, nella sua decisione di archiviazione del 17 gennaio 2017, aveva deciso sulle spese, ma non su un eventuale indennizzo. X. avrebbe dovuto contestare questa omissione attraverso i rimedi giuridici. Poiché non l'ha fatto, la decisione è passata in giudicato e la sua successiva richiesta di indennizzo è tardiva.
Il Tribunale federale ha…