Fatti

Il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa ha condannato X. il 13 luglio 2007 per più violazioni qualificate della legge sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, falsificazione di documenti, falsa accusa e guida in stato di ebbrezza a una pena detentiva di 3 anni e a una multa di 20'000 franchi. Ha inoltre revocato l'esecuzione condizionale di una pena detentiva di 45 giorni concessa con decreto penale del 14 agosto 2001.

X. presenta ricorso contro la sentenza, in particolare contro l'entità della pena, il rifiuto dell'esecuzione (parzialmente) condizionale della pena e l'importo della pretesa di risarcimento dello Stato.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso per quanto riguarda la formazione di una pena complessiva ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 frase 2 CP in combinato disposto con l'art. 49 CP. Questa disposizione è facoltativa e si applica solo se la condanna precedente con la sospensione condizionale e la nuova pena non sono della stessa natura. Poiché in questo caso entrambe le pene sono della stessa natura, l'istanza precedente non era obbligata a formare una pena complessiva.

Il Tribunale federale ritiene problematica la regolamentazione dell'art. 46 cpv. 1 frase 2 CP, in quanto consente di modificare la natura della condanna precedente, il che può essere problematico dal punto di…