Fatti
Il caso riguarda [A.], un funzionario pubblico presso l'Ufficio U. della Regione Autonoma Valle D'Aosta, il quale ha incassato varie somme di denaro da alcune imprese della regione in cambio dell'attribuzione di appalti legati a opere di costruzione. Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003, [A.] ha versato gran parte delle tangenti ricevute su svariati conti bancari in Svizzera. Della gestione dei conti si sono occupati due consulenti bancari: [B.] e C.
[A.] è stato condannato in Italia per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Successivamente, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un procedimento penale nei confronti di [A.], [B.] e C. per riciclaggio di denaro. Il Tribunale penale federale (TPF) ha riconosciuto [A.] colpevole di riciclaggio di denaro per cinque dei dieci capi d'accusa, ma ha ritenuto non punibile il riciclaggio dei proventi della corruzione passiva perpetrata prima dell'entrata in vigore dell'art. 322septies cpv. 2 CP.
Contro la sentenza del TPF, il MPC ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ritenendo che nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP debba trovare applicazione il principio della doppia punibilità astratta.
Secondo il Tribunale, la genesi, lo scopo della disposizione e il bene giuridico da questa tutelato (l'amministrazione della giustizia estera) conducono a questa conclusione. Il legislatore ha voluto dotare le autorità inquirenti di uno strumento efficace nel contrastare e colpire il crimine organizzato, di cui la corruzione è considerata una delle infrazioni tipiche e più perniciose.
Applicare il principio della doppia punibilità concreta…