Fatti
Nel caso in esame, un gruppo di persone aveva pianificato di trafugare una grande quantità di canapa essiccata (almeno 1'500 kg) custodita in un deposito della polizia cantonale del Ticino, nell'ambito dell'operazione "Indoor" contro la produzione e lo smercio illegali di stupefacenti. Dopo diversi tentativi, il gruppo era riuscito a scassinare il deposito e a nascondere la refurtiva in un cunicolo sotterraneo. La polizia aveva successivamente recuperato la maggior parte della canapa, ad eccezione di una piccola parte destinata a uno dei complici.
La Corte delle assise criminali di Bellinzona aveva condannato gli imputati per furto (tentato e consumato), infrazione alla legge sugli stupefacenti e danneggiamento. Tuttavia, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva parzialmente accolto il ricorso di uno degli imputati, prosciogliendolo dalle accuse di furto.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino aveva quindi presentato ricorso per cassazione al Tribunale federale, contestando il proscioglimento degli imputati dai capi di imputazione di furto.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione relativa all'esistenza o meno di una "cosa altrui" ai sensi dell'art. 139 n. 1 CP, in quanto elemento costitutivo del reato di furto. La giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che la nozione di "cosa altrui" nel diritto penale patrimoniale deve essere ricondotta al concetto di proprietà secondo il diritto civile.
Nel caso specifico, il Tribunale federale ha rilevato che la canapa sottratta non era di…