Art. 726 CC

1 Se alcuno ha lavorato o trasformato una cosa altrui, la nuova cosa appartiene all’artefice ove il lavoro valga più della materia; al padrone della materia, nel caso opposto.
2 Se l’artefice è in mala fede, il giudice può aggiudicare la nuova cosa al padrone della materia, anche se il lavoro valga di più.
3 Sono riservate le disposizioni sul risarcimento dei danni e sull’arricchimento.

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 23/01/2023 · 0 citazioni de
  • Vindikation, Besitzesschutz
    · 29/03/2018 · 0 citazioni de
  • Entscheid Kantonsgericht, 16.10.2007
    BZ.2006.83
    · 16/10/2007 · 0 citazioni de

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