Fatti
Il 3 aprile 2013, l'avv. [A.] è stata nominata difensore d'ufficio di un imputato domiciliato all'estero. Dopo l'emanazione dell'atto d'accusa, ma prima dello svolgimento del dibattimento di primo grado, l'imputato ha nominato un difensore di fiducia, ponendo così fine al mandato d'ufficio. Con decisione del 9 dicembre 2013, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha statuito sulla nota d'onorario sottopostagli dall'avvocata, non riconoscendole l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
L'avvocata ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, dopo aver chiesto di esprimersi sul gravame anche all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), ha respinto il reclamo con sentenza del 14 aprile 2014, confermando che le prestazioni fornite dalla legale non soggiacciono all'IVA.
Avverso questa sentenza, l'avv. [A.] si è rivolta al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'aumento dell'8%, corrispondente all'IVA, dell'importo riconosciutole a titolo di indennità per onorario e spese.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e rinviato la causa all'istanza precedente.
Secondo il Tribunale federale, le prestazioni di servizi di un avvocato, che non si identificano con una delle categorie annoverate dall'art. 8 cpv. 2 LIVA, soggiacciono al principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Tuttavia, nel caso della difesa d'ufficio, il destinatario delle prestazioni del difensore non è l'imputato, bensì lo Stato.
Infatti, con la designazione del difensore d'ufficio, tra…