Fatti

Nel 1983 X. e [Y.] commisero una rapina a mano armata su una gioielleria. Dopo essere stato rilasciato dall'esecuzione di diverse pene, X. chiamò il suo ex complice [Y.] e lo esortò a portare la sua parte del bottino al ristorante Anker il prossimo mercoledì, altrimenti lo avrebbe cercato. Mercoledì, [Y.] comunicò telefonicamente a X. che non sarebbe venuto e che non aveva i soldi. Quindi X. rispose che era un brutto affare, molto brutto, e ripeté la sua minaccia di andarlo a trovare a casa.

Il 21 settembre 2002 ci fu una lite tra X. e [A.] che sfociò in uno scontro fisico. In questa occasione X. ferì il suo avversario [A.] al pollice con un coltello aperto.

Con sentenza di secondo grado del 29 ottobre 2004, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha dichiarato X. colpevole di lesioni personali semplici e di tentata estorsione. Il tribunale lo ha condannato a 18 mesi di reclusione e ha ordinato il suo internamento.

X. e il suo difensore hanno presentato un ricorso di nullità cantonale, che il Tribunale di Cassazione del Cantone di Zurigo ha respinto. Sia X. che il suo rappresentante hanno presentato un ricorso di diritto pubblico chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale di Cassazione.

Legge

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9 cpv. 1 lett. b della Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT). Sostiene che i protocolli telefonici che hanno fondato la condanna per tentata estorsione siano inutilizzabili in quanto scoperte fortuite, poiché al momento dell'ordine di sorveglianza non gli era ancora stato contestato il reato di tentata estorsione.

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