Fatti
Il ricorrente ([A.] ) è stato dichiarato colpevole dal Tribunale distrettuale di Dietikon il 18 aprile 2018 per aver installato sei apparecchi per il gioco d’azzardo nel proprio locale senza previa verifica, valutazione di conformità o autorizzazione da parte della Commissione federale delle case da gioco (ESBK). Il fatto risaliva al maggio 2013. Il tribunale lo ha condannato al pagamento di una multa di 6'000 franchi, con conseguente iscrizione nel casellario giudiziale.
A seguito dell’appello del ricorrente e dell’appello incidentale dell’ESBK, l’Alta Corte del Cantone di Zurigo ha confermato il 19 dicembre 2019 la sentenza del tribunale distrettuale sia in punto di colpevolezza che di pena. Il ricorrente ha denunciato dinanzi al Tribunale federale, in particolare, l’entità della multa, la violazione del principio di accelerazione processuale durante il procedimento e le conseguenze dell’iscrizione nel casellario giudiziale sulla propria vita. Ha chiesto una riduzione della multa a un massimo di 4'900 franchi.
L’ESBK e la Procura generale del Cantone di Zurigo hanno chiesto il rigetto del ricorso. L’ESBK ha presentato una presa di posizione in cui ha condiviso le valutazioni delle corti inferiori. Il ricorrente ha replicato e ha insistito nelle proprie richieste.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato l’applicabilità della legge sulle case da gioco (SBG), vigente al momento del fatto, rispetto alla nuova legge sulla gestione del denaro di gioco (LGD). Secondo la relazione esplicativa alla LGD, nei procedimenti in corso si applicano le disposizioni penali del diritto precedente, a meno che il nuovo diritto non preveda una sanzione più mite. Le corti inferiori avevano applicato la SBG, ritenendo che il nuovo diritto non fosse più favorevole. Il Tribunale federale ha confermato tale valutazione, poiché il metodo di comparazione concreto non ha evidenziato una pena più mite secondo la LGD.
Al centro dell’esame vi era la determinazione della pena. Il ricorrente sosteneva che le corti inferiori avessero violato il principio di accelerazione processuale (art. 5 cpv. 1 CPP), poiché il procedimento era durato oltre sette anni. Le corti inferiori avevano riconosciuto tale circostanza e ridotto la pena di 2'000 franchi, ma avevano rifiutato un’ulteriore riduzione. Il Tribunale federale ha ritenuto che le corti inferiori non avessero ecceduto nel loro apprezzamento discrezionale, poiché i ritardi processuali erano in parte imputabili a complessi procedimenti di qualificazione di diritto amministrativo e il fatto era stato qualificato come contravvenzione di lieve entità.
Un punto centrale riguardava la mancata considerazione della circostanza attenuante di cui all’art. 48 lett. e CP, che prevede una riduzione della pena se sono trascorsi più di due terzi del termine di prescrizione dal fatto e l’imputato si è comportato correttamente. Al momento della sentenza di merito erano già trascorsi oltre sei anni dal fatto, mentre il termine di prescrizione di sette anni per le contravvenzioni previsto dalla SBG era rilevante. Le corti inferiori non avevano esaminato tale circostanza, nonostante il ricorrente non avesse commesso ulteriori reati in tale periodo. Il Tribunale federale ha…