Fatti
Il cittadino tunisino [A.] è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Winterthur per truffa reiterata, percezione indebita di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'assistenza sociale, falsificazione di documenti e di documenti d'identità, a una pena detentiva parzialmente sospesa di 24 mesi e a una pena pecuniaria. Il Tribunale cantonale di Zurigo ha confermato la condanna per percezione indebita di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'assistenza sociale nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 30 aprile 2017 e ha inflitto una pena detentiva parzialmente sospesa di 30 mesi nonché una pena pecuniaria. Inoltre, [A.] è stato espulso dal Paese per 5 anni.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato l'interpretazione dell'elemento costitutivo del "occultamento di fatti" ai sensi dell'art. 148a CP da parte delle istanze precedenti. Secondo tale interpretazione, questa variante dell'elemento costitutivo comprende anche il comportamento passivo consistente nell'omettere di segnalare una situazione modificata o migliorata. L'art. 148a CP dovrebbe comprendere sia l'azione (fornire indicazioni false o incomplete) che l'omissione (occultamento di fatti).
Il Tribunale federale non ha riscontrato alcuna violazione del diritto federale nella commisurazione della pena da parte delle istanze precedenti. Le istanze precedenti hanno motivato la pena in modo…