Fatti
L'Ufficio del Procuratore federale ha avviato un procedimento penale contro l'ex presidente del consiglio di amministrazione della società [A.A. AG] , [B.] , per atti vietati a favore di uno Stato straniero. Nell'ambito dell'inchiesta, l'Ufficio del Procuratore federale ha più volte richiesto alla società [A.A. AG] la consegna di documenti e file. Per le spese connesse, la società [A.A. AG] ha chiesto all'Ufficio del Procuratore federale un indennizzo di CHF 31'725.-- in data 7 giugno 2018. Il Tribunale penale federale, con decisione del 21 novembre 2018, non è entrato nel merito di questa richiesta, in quanto ha ritenuto che il termine di cui all'art. 434 CPP non fosse stato rispettato.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso della società [A.A. AG] . Ritiene che la giurisdizione inferiore abbia giustamente declinato la richiesta di indennizzo, in quanto questa è stata presentata circa un mese dopo la notifica della sentenza e quindi non entro il termine previsto dall'art. 434 CPP. La ricorrente deve imputarsi la conoscenza dello stato del procedimento almeno fino all'uscita dell'imputato dalla sua carica di firmatario autorizzato e presidente del consiglio di amministrazione della ricorrente. In tali circostanze, le autorità non erano obbligate a informare la ricorrente sullo stato del procedimento.
Il Tribunale federale aggiunge inoltre che, sebbene i terzi danneggiati…